Informazioni Coronavirus 12 marzo

Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Prot.n. 4688.11/2020 GDA
Roma, 11 marzo 2020
Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Responsabili territoriali delle Aree Commercio, Turismo
Loro sedi ed indirizzi

Oggetto: DPCM 11 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale. (GU n.64 del 11-3-2020)

Il Presidente del Consiglio, considerato  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale, ritenuto necessario  adottare,  sull’intero  territorio  nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformità’ nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea, ha decretato, in data 11 marzo, l’adozione, sull’intero territorio nazionale, delle seguenti misure:

1) Sono sospese le  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, perché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività.

Ciò vuol dire che le attività di commercio al dettaglio elencate in allegato 1 possono rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.

Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.

Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per i centri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1.

2) Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita’  svolta,  i mercati, salvo le attivita’  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari.

L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari.

Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro. Sappiamo di ordinanze di Sindaci che chiudono comunque i mercati per l’impossibilità di far rispettare tali norme. La regola è che, salve ordinanze regionali che prevedano disposizioni specifiche, i Comuni dovrebbero seguire le norme statali, ma qualora in effetti determinate situazioni inerenti i mercati, per fattori pratici, non consentano il rispetto delle cautele, può comprendersi la decisione di impedire la tenuta di determinati mercati.

3) Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie.

Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.

Una bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande. E, d’altra parte, ciò è stato chiarito dall’Amministrazione dei Monopoli.

Vista la previsione (vedi infra) che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.

Quanto alle attività di giochi e scommesse all’interno delle rivendite  nulla dice il nuovo decreto, per cui non pare esse debbano intendersi vietate. Si attendono comunque specifiche dalla Protezione civile.

Va detto che i precedenti decreti prevedevano la chiusura di sale giochi e sale bingo. Il nuovo DPCM nulla dice in proposito, ma si ritiene che l’apertura di tali esercizi dovrebbe risultare incompatibile con le logiche del nuovo decreto. Anche qui si attendono chiarimenti.

   

4) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Pare chiaro che le attività di ristorazione vietate siano tutte quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.

Il DPCM non si esprime sulla vendita per asporto dei propri prodotti da parte degli artigiani, in pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie. D’altra parte vengono menzionate tra gli esercizi vietati le gelaterie e le pasticcerie, senza fare riferimento alla qualifica di pubblico esercizio o attività artigiana, per cui pare potersi interpretare che il divieto coinvolga anche tali attività. In proposito si attendono però indicazioni chiare da parte della Protezione civile.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attivita’  di confezionamento che  di  trasporto.

Nulla si dice invece sulla possibilità di vendita per asporto dei prodotti preparati all’interno degli esercizi di somministrazione, obbligati alla chiusura al pubblico. In proposito sarà rivolto apposito quesito alla Protezione civile, per capire se tali esercizi possano vendere i piatti e i prodotti preparati nelle cucine solo a domicilio o anche per asporto in loco.

Restano,  altresi’,  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza

interpersonale di un metro.

Restano esclusi dal divieto inoltre le mense  ed il catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che

garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro.

  Sembra di poter desumere che la somministrazione a favore degli alloggiati nelle attività ricettive (che non si ritiene siano coinvolte dai divieti, esplicando un’indubbia utilità a servizio delle persone che si spostano per motivi di lavoro o salute) sia consentita, anche se si attendono chiarimenti in proposito dalla Protezione civile.

5) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell’allegato 2.

Le attività che prevedano servizi alla persona ammesse sono dunque solo quelle elencate nell’allegato 2.

  Dubbi rimangono circa la possibilità di gestire gli esercizi fisici delle agenzie di viaggio, per la parte relativa all’acquisto di titoli di viaggio per le esigenze di spostamento nei casi in cui esso sia possibile. Sul punto verrà rivolto quesito al Dip. Protezione civile.

6) Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche’   l’attivita’   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

7) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all’art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo’  disporre  la programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l’emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  puo’  disporre,  al  fine  di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.

8) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attivita’  strettamente  funzionali  alla

gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita’ indifferibili da rendere in presenza.

9) In  ordine  alle  attivita’  produttive  e   alle   attivita’ professionali si raccomanda che:

      a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita’ di lavoro agile per le attivita’ che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita’ a distanza;

      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  idipendenti nonche’ gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

      c)  siano  sospese  le  attivita’  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;

      d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;

      e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali;

10) per le sole attivita’ produttive si  raccomanda  altresi’  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all’interno  dei  siti  e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

11) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 9 e 10 si favoriscono, limitatamente  alle  attivita’  produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.

12) Per tutte le attivita’  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalita’ di lavoro agile.

    Le disposizioni di cui al decreto  qui in commento producono  effetto  dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

    Dalla data di efficacia delle disposizioni medesime cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

  

Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO

    Ipermercati

    Supermercati

    Discount di alimentari

    Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari

    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici

    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

    Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4)

    Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico

    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

    Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici      Farmacie

    Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica

    Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati

    Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale

    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

    Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento

    Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini

    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet

    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione

    Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono

    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 – SERVIZI PER LA PERSONA

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

    Attivita’ delle lavanderie industriali

    Altre lavanderie, tintorie

    Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse

Cordialmente,

                                                                                                       Giuseppe Dell’Aquila

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