DECRETO SICUREZZA: norme di stretto interesse delle categorie rappresentate: in particolare, divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere.

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (n. 45, del 24 febbraio 2026) il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, cosiddetto “decreto sicurezza”, in vigore dal giorno successivo.
Fra le motivazioni alla base dell’adozione delle nuove norme “la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale”, nonché “la necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni”.
Per quanto di stretto interesse delle attività rappresentate, commentiamo le nuove disposizioni di cui all’art. 1 e all’art. 4, concernenti
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere (armi improprie)
Intervenendo sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, il decreto aggiunge all’art. 4, dopo il comma 7, ulteriori commi, ai sensi dei quali, anzitutto:
«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis».

L’articolo di legge in questione già prevedeva lo stesso divieto, oltre che per le armi, anche per strumenti atti ad offendere quali bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, per gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché per i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b.
Ora ai predetti strumenti si aggiungono quelli dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto.
Mentre per le ipotesi già disciplinate precedentemente la sanzione prevista è l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro, per la nuova fattispecie la sanzione è diversa, e consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni. Inoltre, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto, o in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.
Da chiarire l’aspetto relativo al “giustificato motivo”. Normalmente, si intende per tale la necessità di portare lo strumento legata ad esigenze lavorative (es. un elettricista con un cutter), sportive (es. un sub con un coltello) o per altre attività in cui lo strumento è destinato all’uso principale. Deve trattarsi però di un motivo valido, specifico e attuale; la necessità deve prevalere, nelle circostanze di tempo e di luogo, sulla potenziale pericolosità dello strumento.
In relazione ovviamente alle situazioni di tempo è di luogo, si ritiene che possa costituire giustificato motivo l’essere in possesso dell’oggetto per averlo acquistato e nel momento in cui lo si porta a casa o nei luoghi di lavoro, elemento comprovabile attraverso il possesso della prova di acquisto (scontrino, fattura) e il fatto che l’oggetto è trasportato all’interno della confezione messa a disposizione dall’esercizio commerciale.

NON è giustificato motivo la generica esigenza di difesa personale. Il giustificato motivo non è definito rigidamente dalla legge, ma valutato caso per caso dalle forze dell’ordine e dai giudici.
Il decreto interviene altresì sull’art. 4-bis, che già prevedeva la reclusione da uno a tre anni per chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porti armi per cui non è ammessa licenza. Ora la norma prevede che tra le armi per cui non è ammessa licenza sono compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta e che la stessa pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.
Va evidenziato che in tali fattispecie non è applicabile il “giustificato motivo”.
Il decreto aggiunge, infine, un articolo 4-ter, il quale prevede che se i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis sono commessi da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro

Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere
Il decreto-legge inserisce nella menzionata legge 18 aprile 1975, n. 110 un nuovo art. 4-quater, che dispone il divieto di vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. A tali fini, chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, vende tali strumenti ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti sono tenuti ad adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto. Tale obbligo scatta decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il divieto opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.
La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (non si tratta dunque di reato). Quando la vendita vietata avvenga nell’ambito di un’attività commerciale, può essere disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni. Nell’ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, se la vendita sia avvenuta nell’esercizio di un’attività commerciale, è disposta la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di attività commerciale, è disposta la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto, con l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; le sanzioni accessorie sono irrogate dall’Autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività.

Le norme di cui al decreto non prevedono l’uso di apposita comunicazione, ma, data la novità, e considerato che le disposizioni in questione impongono all’esercente di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, quali potrebbero essere coltelli da cucina o cacciavite, l’esibizione di un documento di identità, può essere opportuna, all’interno di esercizi commerciali di vendita di articoli per la casa o comunque del settore non alimentare e/o misto, o di esercizi di ferramenta, l’esposizione di cartelli che avvisino gli acquirenti minori di età del divieto, del tipo
In questo esercizio, ai sensi dell’art. 4-quater della legge 18.4.1975, n. 110, come modificata dal decreto legge 24.2.2026, n. 23, è vietato vendere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. È pertanto richiesta all’acquirente, all’atto dell’acquisto di tali strumenti, l’esibizione di un documento di identità, tranne i casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

 

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati