Lo scorso 13 giugno, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reso pubblica la
propria Delibera n. 142/25/CONS, recante la Valutazione della rappresentatività degli
organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti per l’anno 2024, ai sensi
dell’art. 8 dell’allegato A e dell’allegato B alla delibera n. 95/24/CONS.
I dati pubblicati individuano, per il settore dei “diritti connessi”, i primi tre OGC, per
ciascuna categoria di titolari dei diritti (musica, opere cinematografiche e assimilate), i quali
saranno abilitati a stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o di altri materiali,
aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altre
collecting.
Gli stessi dati rappresentano inoltre, attualmente, anche per i “diritti d’autore esclusivi”,
per i quali le uniche collecting abilitate sono SIAE e SOUNDREEF (già LEA), gli unici valori
oggettivi certificati da un’Autorità indipendente, al fine agevolare le negoziazioni relative alla
tariffazione dei diritti per l’utilizzazione di musica, riducendo, in tendenza, il livello di
conflittualità tra le parti.
Come la stessa Autorità ha precisato, in considerazione della transitorietà del regime, basato sul
metodo del fatturato incassato su base triennale:
– i dati di rappresentatività costituiscono indicatori tesi a fornire un orientamento generale
sui complessivi rapporti di forza tra le diverse collecting che intermediano gli stessi diritti
per le medesime categorie di titolari;
– gli esiti del calcolo della rappresentatività di cui alla delibera devono essere considerati
come dei valori indicativi e non vincolanti laddove, nell’ambito di una negoziazione, un
utilizzatore ed una collecting fossero in grado di disporre di dati analitici basati
sull’effettivo impiego, da parte del primo, del repertorio della seconda;
– l’Autorità, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, monitorerà i rapporti tra collecting e
utilizzatori, riservandosi di adottare ogni opportuno provvedimento, al fine di scongiurare
l’impiego strumentale e distorsivo dei dati di rappresentatività di cui alla delibera, affinché un
uso improprio degli stessi non penalizzi, tra l’altro, i soggetti “nuovi entranti” o di minori
dimensioni.
Le quote di rappresentatività per il 2024 sono le seguenti:
Autori di opere musicali:
SIAE 99,20%
LEA (dal 2025 SOUNDREEF) 0,80%
Produttori fonografici:
SCF 85,30%
AFI 5,81%
ITSRIGHT 4,67%
Altri operatori (Getsound, Evolution, Audiocoop) 4,22%
Artisti interpreti ed esecutori opere musicali:
Nuovo IMAIE 86,44%
ITSRIGHT 13,17%
RASI 0,40%
Come è noto, il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, nel trasporre l’art. 12 della Direttiva Copyright
(Dir. 2019/790/UE) in materia di “licenze collettive estese”, ha introdotto significative novità in
materia di gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi.
Nello specifico, l’art. 180-ter della legge 22.4.1941, n. 633, sul diritto d’autore (LDA), prevede
che per i “diritti a compenso” (relativi agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 ed 84 della legge)1
,
gli accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere, sottoscritti da parte dei tre organismi
maggiormente rappresentativi per ciascun settore, hanno effetto anche nei confronti dei
soggetti non associati ad alcun organismo di gestione collettiva (cosiddetti “apolidi”).
Il comma 4 dispone che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con
proprio Regolamento, definisce i “criteri per la determinazione della maggiore
rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore”.
L’Autorità ha sottolineato che “in un regime di concorrenza tra diversi soggetti operanti nel
settore dell’intermediazione risulta fondamentale la disponibilità di parametri obiettivi condivisi per
stabilire i rapporti di forza tra i diversi soggetti operanti nel mercato, certificando in maniera
univoca, a cadenza periodica, quella che debba essere considerata la quota di mercato di ciascun
soggetto in un determinato settore di intermediazione, per una specifica categoria di titolari dei
diritti”. In quella sede, si evidenziava pertanto che la valutazione richiesta all’Autorità
dall’art.180-ter LDA può ben avere una valenza più generale per determinare la
rappresentatività degli organismi collettivi, in particolare in funzione delle negoziazioni delle
licenze.
Numerosi soggetti, inoltre, nel corso della consultazione pubblica indetta da AGCOM,
avevano formulato richieste di estendere le previsioni della norma menzionata anche agli
organismi di gestione collettiva che intermediano “diritti esclusivi”, quali ad esempio il diritto
d’autore di opere musicali, oltre a quelli a compenso elencati dall’art. 180-ter LDA.
Nel frattempo, e nelle more della conclusione dell’iter regolamentare, è intervenuta la legge 30
dicembre 2023, n. 214, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, la quale, premesso che
l’art. 180 LDA prevede che l’attività di intermediario, comunque attuata, è riservata in via
esclusiva alla SIAE, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione
indipendenti di cui al D. Lgs. n. 35/2017, e che tale attività è esercitata per effettuare la
concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per
l’utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al
valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun OGC e
ciascuna EGI, ha disposto che “con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli OGC e
delle EGI per ciascuna categoria di diritti intermediati”.
Anche a seguito del sopravvenuto intervento legislativo, in sede di approvazione del
Regolamento, l’Autorità aveva chiarito nelle premesse che il criterio del calcolo della
rappresentatività ha una valenza generale.
Alla luce del combinato disposto delle previsioni recate dai due articoli richiamati (180 e
180-ter LDA) e delle attribuzioni di competenza in capo ad AGCOM, l’Autorità ha dunque
ritenuto che tale approccio, in attuazione di quelle competenze, possa, attraverso la
formulazione di indicazioni puntuali riguardo alla rappresentatività, agevolare le negoziazioni
riducendo il livello di conflittualità tra le parti.
L’art. 8, comma 7 del Regolamento ha statuito che “In sede di prima applicazione, per l’anno
2024, la valutazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva viene effettuata
tenendo in considerazione, per ciascuna categoria di titolari dei diritti, la media annua dei compensi
incassati per la tipologia di diritto rilevante negli ultimi tre anni di attività, come risultanti dai
bilanci depositati e certificati dall’organo di revisione contabile”.
Nel mese di luglio 2024, l’Autorità ha pubblicato sul proprio sito alcune “Precisazioni in merito
alla prima applicazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva”. In
quella sede, è stato comunicato che, tenuto conto del regime transitorio in vigore per l’anno 2024,
l’Autorità si sarebbe avvalsa dei dati di fatturato comunicati dagli organismi di gestione collettiva
nelle ultime tre relazioni di trasparenza, disponibili alla data del 31 agosto 2024. Si precisava,
inoltre, che, allo scopo di riconciliare i dati di fatturato esposti nelle suddette relazioni con gli
ambiti di sfruttamento individuati, l’Autorità si riservava di richiedere agli organismi dati di
maggiore dettaglio.
Pur considerando che l’utilizzo del metodo di calcolo della rappresentatività adottato per il 2024
è da intendersi applicato in via transitoria ed una tantum, al fine di coniugare le esigenze di celere
attuazione del mandato conferito dal Legislatore con le necessarie esigenze di efficientamento del
mercato, mentre a partire dal 2025 troverà attuazione il calcolo della rappresentatività sulla base
dell’effettivo utilizzo delle opere, l’AGCOM ha dunque approvato la determinazione degli
organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per il 2024, ai sensi degli
articoli 180 e 180-ter.
In considerazione della transitorietà del regime basato sul metodo del fatturato incassato su base
triennale, l’AGCOM ha comunque evidenziato che gli esiti del calcolo della rappresentatività di cui
alla delibera, nel rispondere alle finalità perseguite dal legislatore, devono essere considerati come
dei valori indicativi e non vincolanti laddove, nell’ambito di una negoziazione, un utilizzatore ed
una collecting fossero in grado di disporre di dati analitici basati sull’effettivo impiego, da parte del
primo, del repertorio della seconda; i dati di rappresentatività costituiscono indicatori tesi a fornire
un orientamento generale sui complessivi rapporti di forza tra le diverse collecting che intermediano
gli stessi diritti per le medesime categorie di titolari; l’Autorità, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, monitorerà i rapporti tra collecting e utilizzatori, riservandosi di adottare ogni opportuno
provvedimento, al fine di scongiurare l’impiego strumentale e distorsivo dei dati di rappresentatività
di cui alla delibera, affinché un uso improprio degli stessi non penalizzi, tra l’altro, i soggetti “nuovi
entranti” o di minori dimensioni.
In conclusione, la delibera AGCOM, in attuazione dell’art. 180-ter LDA, fa sì che per i
“diritti a compenso” i primi tre OGC, come individuati per ciascuna categoria di titolari dei
diritti, saranno quelli abilitati a stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o di
altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi
o ad altri organismi di gestione collettiva di settore.
Inoltre, la determinazione varrà, ai sensi dell’art. 180 LDA, al fine di formulare indicazioni
puntuali riguardo alla rappresentatività degli OGC con riferimento ai “diritti esclusivi”,
agevolando le negoziazioni e così, in tendenza, riducendo il livello di conflittualità tra le parti.
