Con nota n. 4998, del 14 marzo scorso, l’Ufficio Legislativo aveva fornito comunicazioni circa
l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio
domicilio digitale, comunicandolo al Registro Imprese.
In particolare, con la medesima nota, avevamo informato circa le interpretazioni fornite alle
Camere di Commercio dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che aveva emesso, in data
12 marzo 2025, una circolare interpretativa (prot. 43836), avente ad oggetto “Introduzione
dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di
imprese costituite in forma societaria. Prime indicazioni operative”.
Il Ministero è ora ritornato sulla predetta nota, con circolare n. 127654, del 25 giugno, della
Direzione Generale Servizi di Vigilanza – Div. VI Sistema Camerale, al fine di modificare le
indicazioni già fornite alle Camere di commercio, prevedendo il differimento del termine di
adempimento dal 30 giugno sino alla data del 31 dicembre 2025.
Il Mimit ha spiegato che sono state recentemente sottoposte alla sua attenzione “talune criticità
che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con
particolare riferimento, tra l’altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad
effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle
imprese”.
Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti
considerazioni.
<<Premessa l’indubbia applicazione della norma di cui all’articolo 1, comma 860, della legge n. 207 del
2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese
alla medesima data già costituite, si rilevava l’assenza di un espresso termine di adempimento, non
determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla
ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all’articolo 10 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Valutata pertanto la opportunità di individuare
un termine che consentisse una «legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di
adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di
una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce
della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese
destinatarie dell’obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un’ottica di semplificazione dell’onere e di favor per le imprese chiamate all’adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025>>. Al riguardo, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l’auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025. In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, la Direzione ministeriale ha inteso modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio, prevedendo la traslazione del termine di adempimento sino alla data del 31 dicembre 2025. Con la nota in commento, la Direzione ministeriale ha confermato che <

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