Indennizzo Cessazione Attività Commerciale : approfondimento

Nota di approfondimento per conoscere cosa fare a cura del direttore Confesercenti provinciale B.A.T.

Con la circolare n. 77/2019, l’INPS ha fornito le prime istruzioni riguardanti l’indennizzo cessazione attività commerciale (ripristinato con la Legge di Bilancio 2019 a decorrere dal 1° Gennaio 2019.
Possono beneficiare dell’indennizzo per cessazione attività commerciale coloro i quali esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività e sono iscritti all’INPS – gestione commercianti:
 attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante
 i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla Legge n. 204/1985, ma non i loro coadiutori.
Possono beneficiare dell’indennizzo, altresì, i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro
prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile e faccia riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato
l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva di quella esercitata dal titolare.
L’indennizzo spetta ai soggetti sopra indicati che, alla data di presentazione della domanda:
a) abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, ovvero almeno 57 anni di età, se donne.
b) risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni (anche non continuativi), in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
In merito alla cessazione dell’attività commerciale, l’INPS ha precisato che possono beneficiare della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996:
a. coloro che cessano definitivamente l’attività (deve riguardare l’intera attività commerciale) a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge (pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali; per esempio nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto
d’azienda).

b. abbiano riconsegnato al Comune di competenza l'autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, se la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di
più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma in esame, i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di
una licenza (es. ambulanti che svolgono attività su più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.
c. il soggetto titolare dell'attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e  rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).
Riguardo alla cancellazione dal Registro Imprese della Camera di Commercio competente, l’Istituto ricorda che la stessa è una condizione necessaria per l’erogazione del trattamento, per cui la domanda di indennizzo del soggetto richiedente in possesso di tutti i requisiti, nel caso la CCIAA non avesse ancora provveduto, resterà, presso l’INPS, in apposita evidenza in attesa dell’avvenuta cancellazione, prima di trasmetterla al Comitato Amministratore.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Nell’ipotesi in cui la suddetta cancellazione al registro Imprese abbia una data successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento dovrà essere differita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Qualora, invece, la cancellazione risulti in data anteriore, rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà dal primo del mese successivo alla domanda di indennizzo.
La concessione dell’indennizzo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, pur essendo divenuta una misura strutturale, rimane subordinata alla disponibilità delle risorse del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (art. 5, D.Lgs. n. 207)”. Per tal motivo,
congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, è stato previsto il ripristino, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%, dovuto dagli iscritti alla Gestione INPS esercenti attività commerciale. Nel caso di esaurimento delle risorse e di mancato adeguamento della predetta aliquota, le ulteriori domande di indennizzo non saranno prese in considerazione.
Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 207/1996, l’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, il soggetto richiedente non deve svolgere attività lavorativa, né al momento della domanda di indennizzo né successivamente alla
decorrenza del trattamento. In proposito, viene chiarito che non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in

accomandita semplice (Circolare INPS n. 12/2008). Pertanto, la semplice partecipazione agli utili della società senza obbligo di iscrizione nella Gestione commercianti non impedisce di per sé l’erogazione dell’indennizzo.
L’erogazione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario riprenda una qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017. Conseguentemente, una volta cessata l’attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell’indennizzo, non sarà possibile né rispristinare l’erogazione dello stesso, né presentare una nuova domanda per la medesima attività cessata.
L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione commercianti.
Nelle ipotesi in cui il soggetto al momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20 anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre di accesso (attualmente non vigenti), l’indennizzo spetta fino alla “prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia” (art. 19-ter, D.L. n. 185/2008, conv. Legge n. 2/2009).
La presentazione della domanda è telematica e va indirizzata alle Sedi INPS territorialmente competenti.

Gli uffici di Confesercenti prov.le B.A.T. e l’area legale della società di servizi C.A.T. Imprese N. B. srl situati nel Centro servizi alle MPMI “D. Di Tondo” a Trani – via avv. Malcangi n.197, sono a disposizione per richieste di approfondimento, chiarimento, consulenza ed
assistenza tecnica alla istruttoria delle domande.
Inviare una mail a: segreteria@confesercentibat.it e/o telefonare allo 0883/888236 per fissare un appuntamento.
Trani, 4.06.2019

ufficiostampa@confesercentibat.it

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati