Con la sentenza n. 10210, depositata martedì 27 maggio u.s., il TAR del Lazio (sezione I ter) ha
accolto il ricorso per l’annullamento della circolare del Ministero dell’interno prot. 38138 del 18
novembre 2024, che aveva introdotto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o
tipologia l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza
tra persone alloggiate e documenti forniti.
Tale Circolare – commentata dal nostro Ufficio con nota prot. n. 4976 del 27 novembre 2024 –
dichiarando non ammissibili le procedure di check-in da remoto, aveva creato molti problemi agli
operatori del settore degli affitti brevi, che avevano dovuto prendere provvedimenti urgenti per conformarsi alle indicazioni del Ministero dell’Interno, limitando di fatto lo svolgimento della loro
attività .
Data la delicatezza della questione, era stato aperto un tavolo di confronto tra le associazioni di
categoria e il Ministero dell’Interno, nell’ambito del quale il Ministero stesso aveva manifestato
l’intenzione di trovare soluzioni che potessero conciliare la tutela degli interessi della categoria e
quelli della sicurezza pubblica, al fine di evitare la destabilizzazione del comparto.
La sentenza in oggetto pone fine al dibattito, dichiarando che la Circolare 38138 è illegittima e
pertanto deve essere annullata.
In via preliminare, il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
Ministero resistente.
Infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto che l’atto gravato reca prescrizioni immediatamente
applicative e presenta un contenuto direttamente lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti – a
prescindere da eventuali provvedimenti applicativi – ed è, pertanto, autonomamente impugnabile.
Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’obbligo dell’identificazione de visu degli ospiti si pone in
contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta dall’art. 40 del D.L. n.
201/2011, che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS, con la finalità di ridurre gli
adempimenti amministrativi per le imprese non indispensabili ai fini del rispetto della normativa
dettata dal TULPS.
La Circolare avrebbe, infatti, reintrodotto a carico dei gestori delle strutture ricettive un onere
che era venuto meno con la novella del 2011, che aveva eliminato «la scheda compilata e/o firmata
dall’ospite, dal capofamiglia o dal capo gruppo», prevedendo solo la comunicazione obbligatoria al
portale Alloggiati web delle questure.
Inoltre, l’identificazione de visu degli ospiti non è stata ritenuta in grado di garantire le finalità di
ordine e sicurezza pubblica perseguite dalla Circolare stessa, poiché non esclude il rischio che, dopo
il primo contatto con il gestore, l’immobile sia utilizzato da soggetti terzi non identificati. In altre
parole, il Giudice amministrativo ha ritenuto che l’identificazione de visu non è idonea a ottenere il
risultato perseguito dal provvedimento impugnato.
Sotto tale profilo, la Circolare non ha neanche adeguatamente motivato perché il medesimo
obiettivo non possa essere raggiunto attraverso altri strumenti ( ad esempio la verifica dell’identità
da remoto tramite sistemi informatizzati), con minore pregiudizio per i gestori delle strutture
ricettive, nel rispetto del principio di proporzionalità che deve governare l’agire pubblico.
Infine, il TAR ha ritenuto che la Circolare non apporta una giustificazione adeguata dell’obbligo
imposto.
Nel provvedimento impugnato, infatti, vi è un generico riferimento ad una intensificazione delle
c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa
cattolica iniziato dal 24.12.2024, nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale,
ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la
proporzionalità della misura adottata.
In conclusione, la Circolare è stata ritenuta viziata per i seguenti motivi:
1. Contrasto con l’art. 109 TULPS, come modificato dall’art. 40 del D.L. n. 201/2011;
2. Violazione del principio di proporzionalità;
3. Eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria.
Per i motivi sopra illustrati, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
