Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione su “Cannabis Light”. Divieto di vendita di foglie, infiorescenze, olio e resina.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, come è noto, hanno emesso, lo scorso 30 maggio, una fondamentale sentenza in tema di vendita di derivati della canapa prodotta nellambito descritto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Le motivazioni della sentenza n. 30475, depositate il 10 luglio, confermano e rafforzano il significato che allinformazione provvisoria fornita dalle Sezioni Unite avevano dato i media, nel senso di uno stop definitivo alla possibilità di vendere al pubblico foglie, infiorescenze, olio e resina derivati dalla cannabis light.

Al fine di dare chiara soluzione al quesito posto dalla IV sezione penale, che aveva chiesto se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al Catalogo indicato nellart. 1, comma 2, della legge n. 242/2016 e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L. rientrino o meno (e, se si, in quali eventuali limiti) nellambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa, le Sezioni Unite hanno svolto i rilievi che qui si sintetizzano:

  1. la L. n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell’Unione Europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;

  1. si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione, ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, e dunque:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

(esemplificando, ad avviso delle Sezioni Unite possono ottenersi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana); pertanto, la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, ossia vendita, cessione, distribuzione, commercio, consegna, detenzione e altre attività di messa in circolazione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  1. la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui si è detto anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all’art. 4, commi 5 e 7 della legge n. 242/2016 (0,6 per cento). L’art. 73, cit., infatti, incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, contenuta negli artt. 13 e 14 T.U. stupefacenti.

Ciò detto, le Sezioni Unite hanno però inteso ricordare l’insegnamento giurisprudenziale che da tempo valorizza il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che, rispetto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non rileva il superamento della dose media giornaliera, ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente.

Le S. U., in particolare, hanno affermato che è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta, riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante. Si tratta di principi recentemente ribaditi dalla Corte costituzionale, chiamata ad occuparsi della legittimità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, anche nel caso in cui la condotta sia funzionale all’uso personale delle sostanze ricavate (Corte Cost., sent n. 109 del 2016).

Nel ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ambito delle condotte di cessione di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite osservano che ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l’idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante.

Si tratta di coordinate interpretative di rilievo nella materia in esame, posto che la cessione illecita riguarda infiorescenze e altri derivati ottenuti dalla coltivazione della richiamata varietà di canapa, che si caratterizza per il basso contenuto di THC.

Dunque, anche se, secondo il vigente quadro normativo, l’offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. integrano la fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ciò nondimeno si impone l’effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all’attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi.

Infine, le Sezioni Unite rilevano che le difficoltà di interpretazione rispetto all’ambito applicativo della legge n. 242/2016, che stanno alla base della sentenza n. 30475, possono pure sortire una ricaduta sull’elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente, rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L., effettuate all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 242. Il giudizio sulla inevitabilità dell’errore sul divieto di vendita delle predette sostanze, cui consegue l’esclusione della colpevolezza, deve infatti essere ancorato a criteri oggettivi, quali l’assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.

In definitiva, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite non sembra esservi più alcun dubbio sul divieto di commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., che integra la fattispecie del reato di vendita, cessione, distribuzione, commercio, consegna, detenzione e altre attività di messa in circolazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche qualora il contenuto di THC sia inferiore alla concentrazione dello 0,6 per cento.

In caso di giudizio sulla sussistenza del reato di cessione di stupefacenti, però, il giudice di merito dovrà valutare l’idoneità della sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante, specie trattandosi di cessione illecita che riguarda infiorescenze e altri derivati ottenuti dalla coltivazione della richiamata varietà di canapa, che si caratterizza per il basso contenuto di THC.

Inoltre, il giudice di merito potrebbe concludere il suo giudizio anche con lesclusione della colpevolezza dellimputato, vista loscurità del testo legislativo e latteggiamento interpretativo degli organi giudiziari (che hanno deciso su casi analoghi in modo diverso e a volte anche opposto).

Concludiamo con la notizia della risposta, da parte del Governo (Sottosegretario al Ministero della Salute Armando Bartolazzi), il 25 luglio in XII Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, allinterrogazione 5-02607 a firma dellOn. Bellucci (FdI), relativa proprio alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in merito alla commercializzazione di prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L.

Nellinterrogazione, si chiedeva al Governo con quali modalità e tempistica si intendessero adottare iniziative per garantire la cessazione della vendita e della commercializzazione al pubblico dei prodotti derivanti dalla coltivazione della cannabis Sativa L., al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini.

Il Sottosegretario Bartolazzi ha risposto che, prima di tale sentenza, il Ministero della salute aveva attivato le iniziative di propria competenza dopo che il Consiglio superiore di sanità, con parere del 10 aprile 2018, si era espresso nel senso di una potenziale pericolosità dei prodotti in parola, soprattutto ove posta in relazione alle concrete modalità di vendita al pubblico.

  La complessità del quadro normativo aveva reso necessario acquisire l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, proprio a conferma di tale complessità, si è espressa solo di recente, prospettando, peraltro, una pluralità di opzioni che il Ministero della salute avrebbe potuto intraprendere al fine di tutelare la salute dei consumatori dei prodotti in parola.

  Ebbene, ad avviso del Governo bisogna riconoscere che le motivazioni della sentenza della Cassazione costituiscono un «fatto nuovo» tale da modificare, di molto, i termini della questione.

  La Cassazione, infatti, nell’effettuare una netta distinzione tra il campo di applicazione del T.U. sugli stupefacenti e della legge n.242 del 2016 e nel chiarire che la vendita, cessione e commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa sativa L., integrano la fattispecie di reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, purché producano in concreto effetto drogante, ha, di fatto, reso superflua, se non addirittura contraddittoria, l’adozione di qualsivoglia misura ispirata alla tutela dei consumatori da parte del Ministero della salute, in quanto essa andrebbe a riferirsi a prodotti sulla cui liceità sono innanzitutto chiamate a vigilare le forze dell’ordine.

  Ciò detto, va tuttavia chiarito che resta ferma la liceità dei prodotti alimentari contenenti THC, per quanto entro limiti definiti i quali verranno indicati in uno specifico decreto del Ministro della salute che, dopo aver esaurito il proprio percorso istruttorio iniziato dopo l’entrata in vigore della legge n.242 del 2016, è, finalmente, in procinto di essere adottato.

  Il Sottosegretario ha dichiarato, in chiusura delle risposta allinterrogazione, di non poter sottacere che se la situazione descritta è ciò che discende doverosamente dall’applicazione della sentenza della Corte, è pur vero che come peraltro evidenziato in altro passaggio della sentenza non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell’esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge parlamentare che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale.

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