In relazione a quesiti pervenutici dal territorio circa il regime della scontistica relativa al canone
unico patrimoniale riferito alle concessioni di suolo pubblico in occasione di partecipazione
degli operatori del commercio su aree pubbliche a fiere, facciamo il punto della situazione,
anche per descrivere le ricadute della recente giurisprudenza sulla fattispecie in questione.
Come è noto, l’art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019 stabilisce che “a decorrere dal 1°
gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.
In relazione al c.d. “canone mercatale”, applicabile appunto alla fattispecie delle occupazioni di
suolo con concessioni nei mercati, gli operatori godono di particolari condizioni tariffarie: in
particolare, le tariffe standard di cui al comma 842 sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9,
in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni,
fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti, in questo caso però nella misura massima
del 25 per cento delle medesime tariffe; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale è poi applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento
sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Il canone di cui sopra è però riferito, come si può facilmente ricavare, alle sole occupazioni
nei mercati.
Le occupazioni relative a posteggi gestiti fuori dai mercati (posteggi isolati) o nelle fiere
sono invece disciplinate dall’art. 1, commi 816, 817 e seguenti della stessa legge n. 160/2019.
Il comma 816 afferma che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, istituito
dai Comuni, dalle province e dalle città metropolitane, sostituisce: la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/92,
limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle province; esso è comunque comprensivo
di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il comma 817, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall’art. 1, comma 757, lett. a),
della L. n. 207/2024, stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti (principio della “invarianza di gettito”), fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata
secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico
delle occupazioni oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano.
Tale previsione ha di fatto “bloccato” le tariffe agli importi del 2020.
Dal 2026, a seguito dell’approvazione della legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione del DL n.
95/2025, è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutare il canone annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8588, del 26.6.2024, ha statuito che “Il gettito derivante dal
canone unico patrimoniale comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e
corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento
rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817). In particolare, il limite
dell’invarianza finanziaria deve essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi
sostituiti dal CUP (…)”.
“Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l’invarianza
in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l’ente ha il potere di
disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito”.
“Sono, quindi, infondati i sospetti di incostituzionalità della norma, per violazione dell’art. 23
Cost. (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla
legge”), sollevati da parte appellante, avendo il legislatore delimitato il potere di determinazione in
aumento del canone da parte dei Comuni: infatti, in forza del criterio dell’invarianza, posto dal
comma 817, è fissato dal legislatore nazionale un tetto massimo, che la discrezionalità degli
Enti non può superare, escludendosi perciò una violazione dell’art. 23 Cost.”.
Ancora più esplicitamente, TAR Sicilia, sent. n. 313, del 6.2/2025, ha affermato che
l’interpretazione relativa al comma 817, “conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’
“invarianza di gettito” quale limite “bidirezionale” per le determinazioni comunali: l’Ente,
infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può
superarla. Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di
incostituzionalità, non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per
delimitare il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni. Il legislatore,
invece, ha chiaramente delimitato i poteri dei Comuni infra limite di gettito, da un lato attribuendo
agli stessi poteri regolamentari, affinché possano dettare la necessaria disciplina secondaria idonea a
modulare l’applicazione del canone in funzione delle specificità della singola realtà territoriale,
dall’altro lato individuando anche i criteri e parametri utilizzabili dagli Enti per procedere a tale
modulazione applicativa”.
Ciò detto, si può sostenere che, così come la legge prevede il tetto massimo del 25% rispetto
alla tariffa standard per il “canone mercatale”, un tetto massimo è stabilito anche, riguardo
alle tariffe, per il canone unico patrimoniale applicabile per le occupazioni del suolo con
concessioni per le fiere o con posteggi isolati.
A ciò val la pena aggiungere che, proprio per l’impossibilità che le tariffe relative al canone
unico patrimoniale (per fiere e posteggi isolati) vengano variate in aumento dai Comuni, la
menzionata legge 8 agosto 2025, n. 118, ha fatto salva la possibilità di rivalutare il canone
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente.
La rivalutazione del canone consente così ai Comuni di superare il limite di gettito
anzidetto, in misura pari a quello generato dalla predetta rivalutazione, di fatto confermando
implicitamente la sussistenza del limite massimo, come affermato dalla giurisprudenza, anche
per il canone patrimoniale non relativo ai mercati.
Si ritiene comunque che la rivalutazione non sia automatica, ma implichi una decisione apposita
per esercitare la facoltà di adeguamento ISTAT in sede di delibera tariffaria che, ai sensi dell’art. 53,
omma 16, della legge n. 388/2000, deve essere approvata entro il termine previsto dalla legge
statale per approvare il bilancio di previsione.
Va comunque considerata anche la richiamata possibilità, dal 2025, di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione
dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni oggetto del canone.
Alcuni interpreti sostengono in proposito che il vincolo dell’invarianza di gettito costituirebbe
uno “strumento necessario solo in fase di prima applicazione, per non compromettere gli equilibri di
bilancio già all’atto di istituzione del canone unico e per mantenere il precedente livello di pressione
impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti”. Dopodiché, sarebbe “evidente come diventi
compito delle singole amministrazioni locali garantire il rispetto dei principi generali che devono
caratterizzare la gestione della nuova entrata e, conseguentemente, ipotizzare anche degli eventuali
aumenti tariffari, purché motivati in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni
oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano”.
(https://www.tuttocup.it/centro-risorse/modificabilita-delle-tariffe-cup-e-superamento-del-vincolodel-gettito-storico/)
In tal caso, resterebbe comunque ferma l’esigenza di deliberare entro i termini per l’approvazione
dei bilanci preventivi gli aumenti tariffari, comunque motivandoli in modo espresso e stringente con
la tassativa indicazione dei criteri di ragionevolezza e di gradualità impiegati in ragione dell’impatto
ambientale e urbanistico delle occupazioni.

