Tetto massimo del 5% per le commissioni sui buoni pasto del settore privato. Dal 1° settembre adeguati gli accordi in essere tra società emittenti ed esercenti.

Dal prossimo 1° settembre, gli accordi in essere tra società emittenti buoni pasto e pubblici
esercizi o esercizi commerciali che prevedano l’accettazione dei “ticket” in sostituzione del servizio
di mensa con riferimento al rapporto con datori di lavoro privati devono essere adeguati con la
previsione dell’applicazione alle commissioni di un tetto massimo del 5%.
In tal senso, si evidenzia come già da alcune settimane le società emittenti stiano provvedendo ad
inviare agli esercenti le attività di ristorazione/bar/negozio alimentare lettere di comunicazione in
cui si fa presente che, a far data dal 1° settembre 2025, la percentuale di sconto incondizionato
applicato sul valore facciale dei buoni pasto emessi a favore di aziende private e portati a rimborso
sarà pari al 5%, fermo restando che sui buoni pasto in circolazione, emessi entro il 1° settembre,
continueranno ad applicarsi le condizioni concordate prima dell’entrata in vigore della legge che ha
innovato il settore.
Come l’Ufficio Legislativo ha già avuto modo di comunicare, infatti, commentando, con la nota
n. 4979, del 13 dicembre 2024, l’approvazione della “Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2023” (Legge 16 dicembre 2024, n. 193), le norme che già dal 2023 fissavano un tetto
massimo del 5% alle commissioni applicate ad esercizi della ristorazione o negozi di alimentari
dalle società emittenti buoni pasto in relazione ad accordi stipulati con riferimento al settore
pubblico sono state estese anche a quello privato (art. 37 della legge 193).
Quanto al settore pubblico, era stato il decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti
pubblici) a prevedere, all’art. 131, in tema di servizi sostitutivi di mensa, che il bando di gara per
l’assegnazione dell’affidamento da parte dei datori di lavoro pubblici dei servizi sostitutivi
(mediante emissione di buoni pasto) deve prevedere, tra i vari criteri, “lo sconto incondizionato
verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale
sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”.

 

La menzionata legge n. 193/2024 ha esteso dunque tali previsioni all’ambito dell’affidamento da
parte dei datori di lavoro privati. Conseguentemente, anche per gli affidamenti di servizi sostitutivi
di mensa inerenti i rapporti tra datori di lavoro privati e società emittenti, gli accordi a valle devono
prevedere, quale corrispettivo richiesto ai titolari di esercizi pubblici ed attività commerciali che
accettino i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto
agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
Le clausole contrattuali contrarie a tali previsioni sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto
previsto dalla norma.
Quanto alla “tempistica”, le norme su descritte hanno trovato immediata applicazione (fin dal 18
dicembre 2024, data di entrata in vigore della legge n. 193/2024) nei confronti degli esercenti che
alla medesima data non fossero vincolati da alcun accordo con imprese emittenti.
Le nuove condizioni si applicheranno invece solo a decorrere dal 1° settembre 2025 agli accordi
in essere alla data di entrata in vigore della legge.
In ogni caso, per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano
l’impresa emittente ai datori di lavoro privati committenti:
a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continueranno ad applicarsi le condizioni
concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della legge, in deroga
all’obbligo di adeguamento degli accordi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025,
potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza
indennizzi od oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile (laddove prevede che il
committente può ben recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del
servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del
mancato guadagno).
Come anticipato, le società emittenti stanno provvedendo ad adeguare le condizioni di
convenzionamento mediante comunicazioni agli esercenti convenzionati che prendono atto delle
mutate previsioni normative.
E’ bene mettere in chiara evidenza ancora una volta che l’importo non superiore al 5% del valore
facciale del buono pasto richiesto agli esercenti da parte delle società emittenti deve remunerare
anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti medesimi.

Segnaliamo che in alcune comunicazioni delle società emittenti si fa riferimento alla possibilità
che ulteriori servizi non ricompresi nello sconto incondizionato, comunque da considerare
opzionali, potranno essere concordati tra le parti.
Gli accordi in essere, come è naturale, determinano i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati dei buoni pasto portati a rimborso, con la previsione, in alcuni casi, di condizioni di
maggior favore che comportano la riduzione di detti termini. Segnaliamo, in tal senso, il tentativo
da parte di alcune società di modificare unilateralmente tali migliori condizioni, in relazione ai
minori introiti derivanti dall’applicazione delle nuove norme.
Segnaliamo, infine, alcune situazioni in cui, in relazione alla sussistenza di rapporti con
intermediari tecnici che si frappongono nei pagamenti elettronici, i quali potrebbero intrattenere
relazioni con le società emittenti, verrebbero ipoteticamente a verificarsi, seppur indirettamente,
casi di commissioni più elevate.
Su tali casi, e su eventuali altre situazioni che venissero a realizzarsi, Vi invitiamo a segnalarci
quanto a Vostra conoscenza.

Nota:
Ricordiamo che, come previsto dall’allegato II.17 al Codice dei contratti pubblici, il servizio sostitutivo di
mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l’attività di mensa aziendale e interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore
merceologico alimentare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione
all’albo degli artigiani, di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi
effettuata, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli
imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;
f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di
pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della
zona, presso la propria azienda;
g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti
derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di
imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di
produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

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