“Decreto sicurezza bis”. Comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate in caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.

Come si ricorderà, con circolare prot.n. 4664, dello scorso 20 giugno, avevamo commentato i contenuti dellart. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, recante Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, cosiddetto Decreto sicurezza bis, laddove modificava lart. 109, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, con specifico riferimento alla comunicazione inerente i soggiorni per un periodo non superiore alle 24 ore.

Ne conseguiva che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, venivano obbligati, a norma di legge, a comunicare alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dellinterno, entro le ventiquattrore successive allarrivo, e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore (mentre la precedente versione dellart. 109 non prevedeva differenze tra le due situazioni).

In realtà la previsione della comunicazione immediata nel caso dei soggiorni non superiori alle 24 ore, come avevamo spiegato nella circolare dello scorso 20 giugno, era già contenuta nel decreto del Ministero dellInterno del 7 gennaio 2013, con il quale appunto erano state dettate le Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, il quale già prevedeva, allart. 1, che Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Tale discrasia, tra laltro, aveva comportato la disapplicazione, da parte di alcuni giudici penali, dellart. 1 del DM 7 gennaio 2013, giudicato in contrasto con la legge.

Ciò premesso, in sede di conversione del DL n. 53, il legislatore, con la legge n. 77, dell8 agosto scorso, ha modificato il contenuto dellart. 5, prevedendo, al comma 1, che la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate vada fatta comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.

A tal fine, come previsto dal comma 1-bis dellart. 5, aggiunto dalla legge di conversione, le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell’interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

Il successivo comma 1-ter prevede, alluopo, un periodo transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale.

Sullargomento è intervenuta la circolare del Ministero dellInterno del 16 agosto 2019, prot. n. 557/PAS/U/011448/12982. LEG, la quale chiarisce anzitutto che la nuova norma va intesa come non di carattere interpretativo, ma destinata ad operare solo per il futuro.

Alla luce di ciò, afferma la circolare, si ritiene che, fino alladozione del decreto ministeriale integrativo del DM 7 gennaio 2013, il quadro normativo deve essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate entro il termine delle 24 ore dallarrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse 24 ore.

Come chiarito dalla circolare, la comunicazione entro le 24 ore non sarà comunque effettuata inutilmente, posto che essa consentirà, sia pure con un minimo lasso temporale, di ricostruire, ai fini investigativi, i movimenti di un latitante o di un soggetto ritenuto pericoloso o sospettato di aver compiuto determinati reati, agevolando le attività di indagine, di rintraccio e di eventuale cattura.

In questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dellalloggiato per un periodo inferiore alle 24 ore sia effettuata con la massima tempestività da parte dei titolari delle strutture assoggettate alla disciplina dellart. 109 del TULPS.

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