Circolare LEGI n. 5093, del 3 novembre 2026 – Deroga alle sanzioni per mancato collegamento dei pagamenti elettronici con il registratore telematico entro la percentuale del 5%

Torniamo sull’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico dei corrispettivi, per
commentare alcune norme correttive delle sanzioni, intervenute nell’agosto scorso e sulle quali
val la pena fare delle puntualizzazioni.
Per i piccoli scostamenti tra i dati dei POS e quelli del registratore telematico, il D. Lgs. n.
148, del 7 agosto, in G.U., Suppl. Ord. n. 185, dell’11 agosto 2026, ha disposto un “doppio
scudo”, concernente sia le sanzioni amministrative di base che quelle accessorie, comportanti
il rischio di sospensione dell’attività in caso di recidiva. La disposizione stabilisce che le
sanzioni non si applichino quando la discrepanza tra il numero delle operazioni regolate con
pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi
giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati non superi il 5 per cento.
Come è noto, a norma dell’art. 1, comma 74, della legge n. 207, del 30 dicembre 2024,
intervenuto a modifica dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, «La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
(…) sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza
dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con
il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il
quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il
quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati
dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri».
La norma è applicabile dal 1° gennaio 2026.
Il successivo comma 75, che interviene in tema di sanzioni, prevede una modifica all’art. 11,
comma 2-quinquies, del D. Lgs. n. 471/97, concernente violazioni in materia di imposte dirette e di
imposta sul valore aggiunto, stabilendo che:
1. la stessa sanzione applicabile per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la
trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, e dunque la

sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, si applica anche nei casi di
violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di
cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015;
2. nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs.
n. 127/2015 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
Il comma 76, a modifica dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/97, che dispone sanzioni
accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, prevede la sospensione
della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività
medesima per un periodo da tre giorni ad un mese in caso di recidiva (che si realizza se siano
state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni della norma), se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero
nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n.
127/2015, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la
sospensione è disposta da due a sei mesi.
Orbene, il D. Lgs. n. 148, in vigore dal 12 agosto scorso, che ha dettato “Disposizioni
integrative e correttive in materia di imposte sui redditi (…), di imposta sul valore aggiunto
(…) nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione” ha
stabilito che la sanzione da euro 100 di cui sopra non si applica nel caso in cui tra il numero
delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici
accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.
Così pure, con riferimento alle sanzioni accessorie, il decreto prevede che le stesse si
applicano salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento
elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore
al 5 per cento.

Si aggiunga che il D. Lgs. n. 10/2026, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto (in vigore ma applicabile dal 1° gennaio 2027), all’art. 82, comma 5,
prevede che “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono
effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati
nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il
processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale
sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono
registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi
nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”.
In riferimento a tale previsione, il sopra citato D. Lgs. n. 148, in vigore dall’agosto scorso, è
intervenuto sull’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 173/2024, Testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, per stabilire che, pur prevedendo tale comma che la sanzione
amministrativa di euro 100, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre,
si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’articolo 82, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta sul valore aggiunto, è fatto salvo il caso in cui tra il numero delle operazioni
regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati
dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una
discrepanza non superiore al 5 per cento.
Anche con riferimento al Testo unico in materia di IVA in applicazione dal 2027, il decreto
di agosto ha previsto, per le ipotesi di recidiva, una deroga in caso di discrepanze non
superiori al 5%.

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