MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Puglia, nr. di Reg. 374 del 3 ottobre 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il recente incremento dei casi nella Provincia di Barletta Andria Trani;

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento dell’obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall’epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche

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contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

RITENUTO opportuno introdurre alcune specificazioni in merito all’apertura e alla chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pasticcerie, gelaterie e ristoranti) e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici H24;

EVIDENZIATO che rimane in capo ad ogni esercente attività su richiamata l’obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui alle linee guida regionali o nazionali in caso di accertate violazione delle stesse;

LETTO E FATTO PROPRIO l’art. 50 del d. Lgs. 267/2000; ORDINA

A partire dalla data odierna e fino al termine dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020 le ulteriori misure prescrittive come di seguito riportate:

1. L’obbligo di chiusura dalle ore 20 fino alle ore 05.00 per tutti i giorni della settimana, di tutti i bar self-service, cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo, attesa l’assenza di un gestore o di personale delegato al controllo. L’obbligo di chiusura potrà essere prorogato di un’ora (ore 21) se gli esercenti dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici potranno assicurare una forma di controllo mediante l’installazione di meccanismi di presidio dell’accesso ai locali. Per il tempo necessario all’eventuale installazione di sistemi automatizzati, la regolazione degli accessi dovrà essere assicurata a mezzo presidio fisico da parte di operatore dipendente dell’azienda per assicurare che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni e per evitare assembramenti;

2. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo esclusivamente al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020, l’apertura di TUTTE le attività dei servizi di ristorazione anche in modalità di asporto è fissata alle ore 05.00;

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3. L’obbligo, a tutti i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sull’intero territorio comunale, di sospendere ogni tipo di emissione sonora all’esterno dei locali tutti i giorni, consentendo, altresì, la sola musica di sottofondo all’intero degli stessi.

4. Per i clienti delle attività che effettuano servizio di ristorazione con asporto vi è obbligo di allontanarsi con immediatezza con il prodotto acquistato, essendo vietato consumare nel locale ed anche fuori di esso, fino ad una distanza di 25 metri;

5. Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento potranno essere modificate e\o integrate in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica e saranno disapplicate ove confliggenti con nuove e superiori prescrizioni nazionali o regionali;

6. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme di legge;

7. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

8. Di notiziare del presente provvedimento S.E. PREFETTO BAT, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, le Associazioni di Categoria;

9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PUGLIA BARI entro 60 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio informatico, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel più ampio termine di 120 giorni.

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