Ordinanza di Divieto di Vendita di Alcolidi nel Fossato del Castello di Barletta

 

Prot. 46535

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione di superalcolici, divieto di vendita alcolici ai minori di anni 18, divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro di qualunque genere ed in lattine, in occasione di TUTTI GLI EVENTI estivi serali che si terranno c/o il fossato del Castello di Barletta fino alla data del 02.09.19

PREMESSO
che questa Civica Amministrazione ha il compito di salvaguardare la sicurezza urbana e l’incolumità di tutte le persone, turisti e cittadini che frequentano gli ambiti della Città di maggiore attrattiva;
che l’uso di bevande è seguito, spesso, dall’abbandono dei contenitori su suolo pubblico, causa inevitabile di contenziosi e problematiche di sicurezza del territorio;
CONSIDERATO
che le predette situazioni sono connesse alla vendita di bevande in contenitori di vetro, in particolare alcoliche e superalcoliche, che spesso sono consumate su suolo pubblico e successivamente i relativi contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che vi transitano;
TENUTO CONTO
che presso il fossato del Castello di Barletta è prevista la realizzazione di diversi eventi estivi serali, fino alla data del 02.09.19, in occasione dei quali è previsto un grande afflusso di pubblico proveniente anche da altre Città;
che i predetti eventi avranno inizio, orientativamente, alle ore 21.00 e si protrarranno orientativamente fino alle ore 24.00;
RITENUTO NECESSARIO
alla luce di quanto sopra esposto, intervenire in via preventiva per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità e la sicurezza pubblica, vietando la vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 18, nonchè la vendita e somministrazione di superalcolici e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 17.00 in ogni giorno in cui si svolgerà ogni singolo evento e sino alle ore 2.00 di ogni singolo giorno successivo, nel Fossato del Castello di Barletta;
VALUTATO CHE la somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e di bevande superalcoliche al pubblico, nonchè il loro abuso in occasione degli eventi in parola, possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica, e che l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine può determinare situazioni di grave incuria o degrado del Fossato del Castello;
VALUTATA la necessità, urgente ed inderogabile, di prevenire possibili e concrete occasioni di violenza e atti vandalici in occasione degli eventi in parola, vietando agli operatori commerciali insistenti nel Fossato del Castello, la vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 18, nonchè la vendita e somministrazione di superalcolici al pubblicio e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine o altri contenitori non sicuri, per evitarne un uso improprio pericoloso per l’incolumità delle persone;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 50 e 54, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno approvato in data 5/08/2008;
VISTO il D. Lgs. n.59/10 per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

VISTO il Decreto Legislativo n. 14/2017 convertito con modificazioni con la legge n. 48/2017 che prevede, tra l’altro, il divieto di somministrazione oltre che di vendita, di bevande alcoliche ai minori di anni 18;

VISTI

gli art. 9 e 87 del T.U.L.P.S. e ss.mm.ii., la L.287/91;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,

in occasione di tutti gli eventi estivi serali che si terranno c/o il Fossato del Castello di Barletta fino alla data del 02.09.19, a decorrerre dalle ore 17.00 del giorno in cui è previsto ogni singolo evento e fino alle ore 2.00 di ogni singolo giorno successivo,

nell’area del Fossato del Castello:
a) IL DIVIETO, a chiunque, di introdurre e consumare superalcoolici, anche già in proprio possesso;

b) IL DIVIETO, a chiunque, di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie o bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso;

c) A tutti i soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande, in qualsiasi forma, all’interno del Fossato del Castello:

IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;
IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA di bevande superalcoliche al pubblico;
IL DIVIETO DI VENDITA al pubblico di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, in lattina o altri contenitori non sicuri, per evitarne un uso improprio pericoloso per l’incolumità delle persone in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, essendo consentita, unicamente, la somministrazione in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nel Fossato del Castello esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo; L’OBBLIGO per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica, nel Fossato del Castello, di procedere alla preventiva rimozione dei tappi da detti contenitori;
L’OBBLIGO a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione di bevande in qualsiasi forma all’interno del Fossato del Castello, di esporre in modo ben visibile, la presente Ordinanza, per l’informativa all’utenza dei divieti di cui trattasi.

DISPONE CHE

la Forza pubblica e la Polizia Locale sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.
Le violazioni alla presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, secondo le procedure di applicazione previste dalla legge 24/11/1981, n. 689 ed in relazione alla loro gravità, nonchè le sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

In caso di successivi accertamenti di violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, si procederà oltre all’irrogazione della massima sanzione pecuniaria di cui sopra, anche alla sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 quater del co. 1 del R. D. 18/06/1931 n. 773.
Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il Sindaco.

AVVISA

a norma dell’art. 3, 4° co. della L. 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a: – Prefetto

– Commissariato di Pubblica Sicurezza;
– Comando Compagnia Carabinieri;
– Comando Gruppo Guardia di Finanza;
– Comando Polizia Provinciale della BAT; – Comando Polizia Municipale;

– Associazioni di categoria per la divulgazione;
– Elmar group srls in qualità di soggetto gestore dei servizi del fossato del Castello;
– Segreteria Generale del Comune di Barletta per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito Internet del

Comune di Barletta
che la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante comunicazione alla stampa, affissione ll’Albo

pretorio on-line del Comune e diffusione attraverso gli organi d’informazione oltre che sul sito dell’Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente.
Dalla Residenza Municipale, 11.07.19

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