Aggiornamento su ritenuta d’acconto su provvigioni/compensi di intermediazione – Finanziaria 2026, proroghe e assetto finale dopo conversione D.L. n. 38/2026 con L. n. 88/2026 (GU n. 117 del 22.05.2026) – Esclusione per biglietteria/trasporti di persone

Care Colleghe e Colleghi,
con la presente si intende fornire un quadro aggiornato e operativo in merito alla disciplina della
ritenuta d’acconto sulle provvigioni e sui compensi di intermediazione percepiti dalle agenzie di viaggio
e turismo, alla luce dell’assetto normativo risultante dalla recente conversione in legge del decreto
fiscale (D.L. n. 38/2026) con la legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2026.
1) Cronologia normativa essenziale (Finanziaria 2026 → proroghe → testo definitivo)
La disciplina della ritenuta sulle provvigioni deriva dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio
2026 del 30.12.2025, che ha inciso sul comma 5 dell’art. 25-bis del DPR n. 600/1973, rimuovendo
l’esonero generalizzato che fino al 30.04.2026 includeva espressamente le agenzie di viaggio e turismo.
In fase applicativa, la decorrenza dell’obbligo (inizialmente prevista al 01.03.2026) è stata differita
al 01.05.2026 ed è poi confermato nel quadro definitivo post-conversione.
Con la legge di conversione n. 88/2026 (GU 117/2026) sono stati inseriti nell’art. 6 del decreto fiscale
i nuovi commi 2-bis e 2-ter, che rappresentano la novità centrale per le agenzie di viaggio in materia di
biglietteria/trasporti di persone.
2) Regola generale dal 01.05.2026: ritenuta sulle provvigioni “comunque denominate”
Dal 01.05.2026, in via generale, tornano applicabili alle agenzie di viaggio le regole dell’art. 25-bis
DPR 600/1973 sulla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni comunque denominate (rapporti di
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari).
In concreto, la ritenuta si applica:
• nella misura effettiva del 4,6% (23% sul 20%) se il percipiente dichiara di avvalersi “in via
continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi”;
• nella misura effettiva dell’11,5% (23% sul 50%) negli altri casi.

Restano ferme le indicazioni operative già richiamate nella documentazione tecnica: l’obbligo sorge
al momento del pagamento delle provvigioni; se il pagamento avviene tramite compensazione (netting),
occorre gestire contabilmente anche l’importo corrispondente alla ritenuta affinché il sostituto
d’imposta possa versarla.
3) Novità “definitiva” della conversione: esclusione per biglietteria/trasporti di persone anche
per le ADV (limitatamente ai compensi relativi ai documenti di viaggio)
La legge di conversione n. 88/2026 introduce espressamente, nell’art. 6, i commi 2-bis e 2-ter,
stabilendo che, sia nel Testo unico versamenti e riscossione (art. 39, comma 5, D.Lgs. 24 marzo 2025,
n. 33) sia nel DPR 600/1973 (art. 25-bis, comma 5), dopo le parole “trasporti di persone” sono inserite
le seguenti:
“nonché dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati
percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione dei medesimi documenti di
viaggio”.
Conseguenza operativa: i compensi/provvigioni/fee comunque denominati percepiti dalle
agenzie di viaggio per attività riferibili alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di
documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone rientrano ora nell’area di non applicazione
della ritenuta, nei limiti espressamente previsti dal testo di legge.
Questa impostazione è coerente con l’esigenza di chiarire le incertezze che, nella fase precedente,
avevano alimentato difformità applicative e criticità operative nel comparto (anche su microprovvigioni e biglietteria).
4) Indicazioni operative per le agenzie (cosa fare “da oggi”)
Alla luce del quadro definitivo:
a) Compensi per biglietteria/trasporti di persone
Per i compensi (comunque denominati) percepiti dall’agenzia in relazione a
vendita/emissione/prenotazione/intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di
persone, si applica la previsione di non assoggettamento alla ritenuta nei limiti di cui sopra.
b) Tutti gli altri compensi di intermediazione
Per provvigioni/overcommission/premi/commissioni o altri compensi di intermediazione non
riconducibili ai “documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone”, resta invece ferma la disciplina
generale della ritenuta ex art. 25-bis, con applicazione al pagamento (anche in caso di netting) e con le
aliquote/ basi di calcolo sopra richiamate.
c) Dichiarazione per ritenuta “ridotta” (4,6%)
Nei casi in cui la ritenuta sia dovuta e l’agenzia intenda fruire della base ridotta (20%), resta
necessario l’invio ai committenti tramite raccomandata A/R o PEC della dichiarazione “una tantum”
attestante l’utilizzo continuativo dell’opera di dipendenti o terzi; la documentazione tecnica richiama
che, per i rapporti in essere, l’invio doveva avvenire entro il 16.05.2026 e che la dichiarazione è valida
fino a revoca/perdita requisiti.
d) Fatturazione e “momento impositivo” legato al pagamento
Resta fermo che, sul piano operativo, la gestione va agganciata al pagamento della provvigione (non
alla data dell’estratto conto o di documenti emessi in precedenza) e che, in caso di difformità tra
documenti precedenti e gestione al pagamento, la norma resta cogente fino a eventuali ulteriori
interventi.
5) Nota di coordinamento: periodo di transizione e rapporti con i fornitori
Nella fase immediatamente successiva all’entrata in vigore dell’obbligo (dal 01.05.2026) il comparto
ha registrato disallineamenti operativi (estratti conto, richieste di note di credito, ritenute non applicate o applicate in misura non coerente con le dichiarazioni ricevute, ecc.). La documentazione di
settore evidenzia tali criticità e raccomanda di mantenere il presidio documentale e contabile ancorato
alla regola del “pagamento”.
In assenza, di una disciplina specifica di raccordo “caso per caso” (note di credito/rettifiche)
collegata all’introduzione dei nuovi commi 2-bis e 2-ter, si raccomanda di gestire eventuali richieste di
rettifica in modo documentato, verificando sempre la natura del compenso (biglietteria/trasporti vs
altre intermediazioni) e la base giuridica invocata dal fornitore.
6) Supporto associativo
Ricordiamo che sul sito Assoviaggi è sempre attivo lo Sportello Fiscale per il supporto interpretativo
e operativo, anche in relazione ai casi pratici (fee, overcommission, netting, biglietteria).

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati