Circolare LEGI n. 5087, del 19.10.2026 – Riparazione beni e Garanzia legale

ENTRATA IN VIGORE DLGS SU RIPARAZIONE BENI E GARANZIA LEGALE:

Si informa per ogni eventuale aggiornamento che a decorrere dal 22 ottobre p.v. entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 176, approvato dal Governo il 25 settembre u.s. e pubblicato in GU 233 del 7-10-2026, adottato in attuazione della Direttiva UE 1799/2024 (Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni), recante tra l’altro l’introduzione alla Parte IV del vigente D. Lgs n. 206/2005 e ss. modificazioni (Codice del consumo) del nuovo Titolo II-bis “Della riparazione dei beni”.

 

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, è appena il caso di ricordare che la ratio dell’anzidetta Direttiva UE 1799/24, recante tra l’altro anche l’accluso Modulo europeo di informazioni circa i c.d. “riparatori dei beni”, risiede:

 

– da un lato, nella necessità di implementare a livello comunitario e nazionale, nell’ambito degli Stati membri, le vigenti disposizioni relative al diritto del consumatore di ottenere gratuitamente in qualità di acquirente la riparazione del bene acquistato, in caso di difetto che si verifichi o si manifesti al di fuori della responsabilità del venditore, ai sensi dell’art. 10 della già vigente Direttiva UE 2019/771;

 

– dall’altro, nell’esigenza di agevolare tale opzione per la riparazione gratuita dei prodotti difettosi, rispetto ad un’eventuale sostituzione, promuovendo così l’Economia Circolare in chiave ambientale ed antisprechi, ad es. tramite l’introduzione di detto “Modulo europeo sulle riparazioni”, che i riparatori potranno offrire ai consumatori su base volontaria ai fini di un’opzione “informata”.

 

A tal proposito, non è casuale che la richiamata Dir. 1799/24 preveda un’estensione automatica della “garanzia legale di dodici mesi”, dopo una riparazione eseguita nel quadro della stessa, inserendo all’art. 13, citata Dir. 2019/771, il nuovo Paragrafo: “2 bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’articolo 10, paragrafo 2 bis.”.

 

 

 

Riepilogando, in sintesi, per quanto attiene nello specifico al contenuto del nuovo Titolo II-bis, Parte IV, D. Lgs 206/05 ss. (Codice consumo), così come introdotto ai sensi dell’art. 1 del recente D. Lgs 176/26 di prossima entrata in vigore, ne illustriamo di seguito le principali disposizioni.

 

In primo luogo, a norma del combinato disposto tra i nuovi artt. 127-bis e 127-ter medesimo D. Lgs 206/05 ss., ai fini dell’ambito di applicazione della sopra descritta disciplina, è stato definito:

 

  • riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisca un “servizio di riparazione”, di cui all’art. 2, punto 20), Reg. UE 2024/1781, ivi inclusi i fabbricanti e i venditori che forniscano servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
  • venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizzi i contratti di vendita, permuta, somministrazione ed appalto d’opera, ivi incluso il fornitore di piattaforme se agisca per finalità che rientrino nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali.

 

In secondo luogo, ai sensi del combinato disposto tra il nuovo art. 127-quater e l’Allegato II-novies citato D. Lgs 206/05 ss., gli appena definiti riparatori potranno fornire al consumatore il sopra richiamato “Modulo europeo di informazioni”, recante espressamente le chiare ed inequivoche condizioni di riparabilità del bene (generalità e contatti del riparatore, natura del difetto, prezzo, tempo necessario etc.), su un supporto durevole e a titolo gratuito (salvo deroga a titolo oneroso in caso di necessaria diagnostica del difetto riscontrato), entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

 

A tal riguardo, si chiarisce che il riparatore, qualora l’utente / acquirente accetti tali condizioni entro il periodo di validità di un mese dall’acquisizione del Modulo europeo, salvo eventuale prolungamento del termine concordato tra le parti, eseguirà il servizio di riparazione in armonia con le medesime condizioni, salvo restando che nel caso di inadempimento il consumatore avrà diritto al rimborso degli eventuali costi

sostenuti per il servizio di diagnostica del difetto del bene acquistato.

 

Inoltre, è appena il caso di rammentare che in base al nuovo art. 127-quinquies D. Lgs 206/05 ss., il fabbricante / produttore sarà obbligato a riparare gratuitamente o ad un prezzo ragionevole, su esplicita richiesta del consumatore e salvi i casi di riparazione impossibile o di affidamento ad un soggetto terzo, i soli beni per i quali gli atti giuridici dell’UE (v. Allegato II-decies citato D. Lgs 206/05 ss.) prevedano “specifiche di riparabilità”.

 

A tal fine, la stessa norma precisa che è facoltà del fabbricante fornire al consumatore un bene sostitutivo, parimenti a titolo gratuito o ad un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire, mentre nei casi in cui la riparazione risulti impossibile, il fabbricante stesso potrà offrire all’acquirente medesimo un bene ricondizionato, salva restando l’ulteriore fattispecie di fabbricante “extra UE”, per conto del quale l’obbligo di riparazione sarà adempiuto dal suo “rappresentante autorizzato” nell’UE.

 

 

 

  NB: si intende che qualora il fabbricante del bene difettoso non abbia un proprio rappresentante autorizzato nell’UE, all’onere di riparazione ottempererà l’importatore, in mancanza del quale adempierà il distributore del prodotto stesso, ferma restando in ogni caso la facoltà di affidare a terzi detta operazione.

 

Per quanto attiene altresì alla divulgazione ed alla gestione delle informazioni per i consumatori, ai sensi dei successivi nuovi artt. 127-sexies e seguenti D. Lgs 206/05 ss., si ricorda quanto segue:

 

– il fabbricante – oppure qualora occorra il suo rappresentante autorizzato, o l’importatore o il distributore del bene – renderà disponibili gratuitamente agli acquirenti, almeno per l’intera durata dell’obbligo di riparazione così come sopra illustrato, le più chiare e comprensibili indicazioni circa i loro relativi e rispettivi servizi;

– i riparatori, i venditori di beni che siano stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi ai fini del medesimo ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, potranno registrarsi nell’apposita Sezione nazionale della Piattaforma online Europea per la riparazione, di cui all’art. 7 citata Direttiva 2024/1799, disponibile a titolo gratuito ai consumatori;

 

– il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) è stato individuato quale “punto di contatto nazionale” con la Commissione UE per detta Sezione nazionale, con il duplice incarico di fornire l’accesso per la registrazione da parte dei sopra elencati soggetti, nonché assistere la stessa Commissione in merito al funzionamento di tale piattaforma online.

 

Per quanto concerne infine il recepimento a livello nazionale del sopra riportato Paragrafo 2-bis dell’art. 13 Dir. UE 2019/771 in tema di estensione automatica della “garanzia legale di dodici mesi”, così come inserito dall’anzidetta Dir. UE 1799/24 per i casi di riparazione eseguita nel quadro della stessa, è appena il caso di rilevare che all’art. 133 D. Lgs 206/05 ss., dopo il comma 1 è stato inserito il seguente nuovo comma 1-bis: “Se, ai sensi dell’art. 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.”.

 

  NB: contestualmente, in tale ottica:

 

 * al citato art. 135-bis D. Lgs 206/05 ss., dopo il comma 2 è stato introdotto il seguente nuovo comma 2-bis: “Prima di fornire il rimedio per rendere conformi  i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonchè in merito all’eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all’articolo 133, comma 1-bis”;

 

* al successivo art. 135-ter D. Lgs 206/05 ss., è stato rimodulato come segue comma 1: “La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

  1. a) a titolo gratuito;
  2. b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
  3. c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessita’ del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.”.

 

 

Si informa altresì che l’art. 2 medesimo D. Lgs 176/26, in vigore come è noto dal 22 ottobre p.v., ha istituito presso il MIMIT l’Osservatorio nazionale sulla riparazione, che si riunirà con cadenza annuale, cui sono invitati a partecipare tra l’altro “fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell’artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti  delle  organizzazioni  nazionali maggiormente rappresentative del settore della distribuzione  moderna organizzata  e  fino  a  tre  rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione industriale e  manifatturiero.”.

Condividi ora questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati