Conversione in Legge del D.L. 63/2026 – Estensione del credito d’imposta per il caro carburanti alle imprese di trasporto passeggeri non di linea con autobus Euro V ed Euro VI – Prime indicazioni operative

si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026 la Legge n. 113/2026, di conversione del D.L. n. 63/2026, recante misure urgenti in materia di prezzi dei prodotti energetici. Nel corso dell’iter parlamentare è stata introdotta una modifica di particolare interesse per il settore del noleggio autobus con conducente.
In particolare, l’articolo 1-novies della legge di conversione modifica l’articolo 3 del D.L. 33/2026 estendendo il credito d’imposta già previsto per l’autotrasporto merci anche alle imprese esercenti attività di trasporto di persone con autobus, comprese quelle operanti ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, mediante veicoli di classe ambientale Euro V ed Euro VI.
La modifica determina pertanto l’ingresso nel perimetro dell’agevolazione delle imprese di noleggio autobus con conducente, dei vettori turistici e degli operatori del trasporto passeggeri non di linea finora esclusi dalla misura.
Questa estensione costituisce un importante riconoscimento delle difficoltà affrontate dal settore a seguito degli incrementi eccezionali dei costi energetici e rappresenta un risultato significativo dell’attività di rappresentanza svolta da Confesercenti Federnoleggio durante l’iter parlamentare del provvedimento.
È opportuno evidenziare che, pur essendo entrata in vigore la norma primaria, non risultano ancora emanate le disposizioni attuative necessarie a rendere concretamente fruibile il credito d’imposta. Sarà, infatti, compito di un decreto interministeriale MIT-MEF-MASE definire le modalità di accesso al beneficio, la procedura di presentazione delle domande, gli eventuali modelli dichiarativi e i criteri di calcolo puntuali.
Secondo il testo normativo, il credito d’imposta sarà parametrato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio, confrontando il prezzo del carburante nel periodo agevolato (marzo-giugno 2026) con il prezzo di riferimento del mese di febbraio 2026 rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Occorre tuttavia sottolineare che:
•
il metodo di calcolo definitivo dovrà essere confermato dal decreto attuativo;
•
non sono ancora stati definiti eventuali coefficienti correttivi o criteri di riparto delle risorse;
•
non è noto se il beneficio verrà riconosciuto integralmente o in misura proporzionale alle domande presentate qualora le richieste eccedano lo stanziamento disponibile;
•
non risultano ancora pubblicate le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo del credito in compensazione.
Si raccomanda pertanto di considerare ogni stima economica come meramente indicativa fino alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Attività preparatorie consigliate alle imprese
Poiché l’estensione al trasporto passeggeri è stata introdotta solo in sede di conversione della legge, non può escludersi che il decreto attuativo preveda modalità procedurali specifiche per le imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente ai sensi della Legge n. 218/2003. Si raccomanda pertanto alle imprese associate di predisporre sin d’ora la documentazione relativa ai consumi e al parco veicolare per agevolare la successiva presentazione delle istanze.
In particolare, si presume che sarà necessario reperire, organizzare e conservare (elenco minimo suggerito, non esaustivo):
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tutte le fatture di acquisto del gasolio relative al periodo marzo-giugno 2026;
•
gli estratti delle carte carburante e dei sistemi di pagamento utilizzati per i rifornimenti;
•
le carte di circolazione attestanti la classificazione Euro V o Euro VI dei veicoli interessati;
•
l’elenco aggiornato del parco autobus impiegato nell’attività;
•
la documentazione amministrativa attestante il possesso delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente;
•
prospetti riepilogativi dei consumi suddivisi per veicolo e per mese.
Si invitano, pertanto, i colleghi sul territorio ad informare tempestivamente le imprese associate dell’avvenuta estensione del beneficio al comparto del trasporto passeggeri; a sensibilizzare le imprese sulla necessità di conservare la documentazione relativa ai consumi di carburante; a raccogliere eventuali quesiti e criticità applicative da trasmettere alla struttura nazionale.

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