Legge sull’intelligenza artificiale e deleghe al Governo

Dallo scorso 10 ottobre è in vigore in Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante
“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. La legge:
– delinea i princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e
applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale,
– promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale,
volto a coglierne le opportunità,
– garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali dell’intelligenza artificiale e
sull’impatto della stessa sui diritti fondamentali.
La legge sull’IA integra il quadro normativo europeo dell’AI Act, basandosi su un “principio
antropocentrico”. Essa mira a bilanciare innovazione e tutela, introducendo obblighi per i
professionisti (come l’informativa sull’uso dell’IA) e tutele per i lavoratori in caso di impiego di
sistemi di IA nei processi aziendali.
Dalla legge, per la gran parte, non discendono immediatamente ulteriori obblighi per
cittadini e imprese, essendo tali obblighi attualmente previsti dal vigente Regolamento (UE)
2024/1689 (“Regolamento sull’intelligenza artificiale”), direttamente applicabile dal 1° agosto
2024.
Tuttavia, la legge detta i princìpi generali in materia di utilizzo dell’IA nel nostro Paese,
declina quelli specifici per determinate materie e settori, individua le Autorità nazionali competenti
in materia, stanzia risorse al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori
dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti e, soprattutto,
delega il Governo ad adottare entro il 10 ottobre 2026 almeno tre decreti legislativi, al fine di:
– definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici
per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale;
– adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689;
– adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di
intelligenza artificiale. A tali fini, potranno essere definiti strumenti, anche cautelari, tesi ad
inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente con sistemi di intelligenza artificiale; introdotte autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di
colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per
la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza
artificiale, quando da tali omissioni derivi pericolo concreto per la vita o l’incolumità
pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato; introdotti, nei casi di responsabilità
civile, strumenti di tutela del danneggiato.
Nell’immediato, la legge interviene sul codice penale e su altre disposizioni di natura penale,
introducendo, fra l’altro, il nuovo art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o
alterati con sistemi di intelligenza artificiale), ai sensi del quale, chiunque cagioni un danno
ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso,
immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e
idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni di cui alla legge, in ogni caso, si interpretano conformemente al
Regolamento (UE) 2024/1689, come anticipato efficace fin dal 1° agosto 2024, e che si applica:
a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul
mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano
stabiliti o ubicati nell’Unione o in un Paese terzo;
b) ai deployer (persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri organismi che
utilizzino un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia
utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale dei sistemi di IA) che hanno il
loro luogo di stabilimento o sono situati all’interno dell’Unione;
c) ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati
in un Paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione;
d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA
insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell’Unione;
g) alle persone interessate che si trovano nell’Unione.
Sintetizziamo, per quanto è possibile, i contenuti del Regolamento, che è notevolmente
complesso. Esso:
✓ individua le pratiche di IA vietate;
✓ stabilisce le regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio (vedi infra);
✓ stabilisce i requisiti di conformità per i sistemi di IA ad alto rischio;
✓ istituisce un sistema di gestione per i sistemi di IA ad alto rischio;
✓ prevede gli obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre
parti;
✓ stabilisce per i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio l’obbligo di istituire un sistema di
gestione della qualità che garantisca la conformità al Regolamento;
✓ stabilisce gli obblighi per gli importatori e i distributori e le responsabilità lungo la catena
del valore dell’IA;
✓ dispone che ciascuno Stato membro designi o istituisca almeno un’autorità di notifica
responsabile della predisposizione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per la
designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro
monitoraggio;
✓ istituisce per i fornitori l’obbligo di dichiarazione di conformità UE per i sistemi di IA ad
alto rischio;

✓ istituisce gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di
IA. In particolare:
– prevede che i fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire
direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le
persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un
sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona
fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle
circostanze e del contesto di utilizzo;
– stabilisce che i fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali,
che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli
output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e
rilevabili come generati o manipolati artificialmente;
– prevede che i deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o
contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» (un’immagine o un
contenuto audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone,
oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o
veritiero a una persona) rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato
artificialmente; i deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo
pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico
rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente;
✓ stabilisce le regole di classificazione dei modelli di IA per finalità generali come modelli di
IA per finalità generali con rischio sistemico;
✓ stabilisce gli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali con rischio
sistemico;
✓ incoraggia e agevola l’elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell’Unione al fine di
contribuire alla corretta applicazione del Regolamento;
✓ stabilisce misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up,
ed in particolare prevede che gli Stati membri forniscono alle PMI, comprese le start-up, con
sede legale o una filiale nell’Unione, un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione
normativa per l’IA nella misura in cui soddisfano le condizioni di ammissibilità e i criteri di
selezione; agevola la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al
processo di sviluppo della normazione;
✓ dispone deroghe per operatori specifici, ed in particolare per le microimprese (ai sensi
della raccomandazione 2003/361/CE), le quali possono conformarsi a determinati elementi
del sistema di gestione della qualità in modo semplificato, purché non abbiano imprese
associate o collegate ai sensi di tale raccomandazione. A tal fine, la Commissione elabora
orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati
in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle microimprese, senza incidere sul
livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi
di IA ad alto rischio;
✓ dispone che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre
misure di esecuzione, che possono includere anche avvertimenti e misure non
pecuniarie, applicabili in caso di violazione del Regolamento da parte degli operatori, e
adottano tutte le misure necessarie per garantirne un’attuazione corretta ed efficace;
Sistemi di IA considerati ad alto rischio (allegato III al Regolamento):
Sono considerati “ad alto rischio “ i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati nell’allegato III al Regolamento.
Fra questi segnaliamo:
1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso:

a) i sistemi di identificazione biometrica remota. Non vi rientrano i sistemi di IA destinati a essere utilizzati
per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la
persona che dice di essere;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o
caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.
2. Infrastrutture critiche: i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e
nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas,
riscaldamento o elettricità.
3. Istruzione e formazione professionale:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l’accesso, l’ammissione o l’assegnazione di
persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell’apprendimento, anche nei casi in cui tali
risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione
o formazione professionale a tutti i livelli;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona
riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all’interno di istituti di istruzione o formazione
professionale a tutti i livelli;
d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti
durante le prove nel contesto o all’interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.
4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per
pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di
lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del
comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le
prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro.
5. Accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per
valutare l’ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica essenziali,
compresi i servizi di assistenza sanitaria, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali
prestazioni e servizi;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per
stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA utilizzati allo scopo di individuare frodi
finanziarie;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la valutazione dei rischi e la determinazione dei prezzi in
relazione a persone fisiche nel caso di assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie;
d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare e classificare le chiamate di emergenza effettuate da
persone fisiche o per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito
all’invio di tali servizi, compresi polizia, vigili del fuoco e assistenza medica, nonché per i sistemi di
selezione dei pazienti per quanto concerne l’assistenza sanitaria di emergenza;
6. Attività di contrasto, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto o per loro conto, per determinare il
rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi;
c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto per valutare l’affidabilità degli
elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati;
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d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per determinare il rischio di
commissione del reato o di recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione
delle persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o per valutare i tratti e
le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi;
e) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto o per loro conto, oppure da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per effettuare la profilazione delle
persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 nel corso dell’indagine,
dell’accertamento e del perseguimento di reati.
7. Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere, nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o
nazionale ne permette l’uso:
a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto, o da
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, come poligrafi o strumenti analoghi;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, per valutare un rischio (compresi un rischio per la sicurezza, un
rischio di migrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da una persona fisica che intende entrare
o è entrata nel territorio di uno Stato membro;
c) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, oppure da
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, per assistere le autorità pubbliche competenti nell’esame delle
domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e per i relativi reclami per quanto riguarda
l’ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status, compresa le valutazioni correlate
dell’affidabilità degli elementi probatori;
d) i sistemi di IA destinati a essere usati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto, o da istituzioni,
organi e organismi dell’Unione, nel contesto della migrazione, dell’asilo o della gestione del controllo delle
frontiere, al fine di individuare, riconoscere o identificare persone fisiche, a eccezione della verifica dei
documenti di viaggio.
8. Amministrazione della giustizia e processi democratici:
a) i sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità
giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie
concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie;
b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum o il
comportamento di voto delle persone fisiche nell’esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum. Sono
esclusi i sistemi di IA ai cui output le persone fisiche non sono direttamente esposte, come gli strumenti
utilizzati per organizzare, ottimizzare e strutturare le campagne politiche da un punto di vista amministrativo
e logistico.
Ciò premesso, sarà dunque fondamentale, per meglio definire l’applicazione del
Regolamento nel nostro Paese, l’approvazione, entro il 10 ottobre 2026, del decreto legislativo,
su delega al Governo, per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE)
2024/1689
Per intanto, si descrivono nello specifico i contenuti della legge n.132.
Princìpi generali
Per la prima volta nell’ambito del nostro Ordinamento, la legge declina i princìpi generali
in materia di utilizzo dell’IA, stabilendo che
▪ la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e
di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea
e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali,
riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità;
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▪ lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su
dati e tramite processi di cui devono essere garantite e vigilate la correttezza,
l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il
principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati;
▪ i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e
applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della
prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza e della spiegabilità, assicurando
la sorveglianza e l’intervento umano;
▪ l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con
metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e
funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà e
non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da
chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti
fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.
Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi stabiliti deve essere assicurata, quale
precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio,
nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro
tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di
sicurezza.
Materie specifiche
Ciò premesso, la legge prevede una specifica declinazione dei princìpi generali con
riferimento alle varie materie in cui l’IA può essere impiegata.
Informazione e riservatezza dei dati personali
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione avviene senza recare pregiudizio
alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all’obiettività,
completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e
trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti.
Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi
di intelligenza artificiale sono rese con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente
la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati
personali.
L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché
il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale. Il minore di anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio
consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza
artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.
Sviluppo economico
Lo Stato e le altre autorità pubbliche:
a) promuovono lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per
migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei
settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative,
nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al
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tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e
medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la
sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
b) favoriscono la creazione di un mercato dell’intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e
concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
c) facilitano la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o
utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell’innovazione;
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei
fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle
soluzioni che garantiscono la localizzazione e l’elaborazione dei dati strategici presso data
center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity
siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di
assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di
addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, nel
rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e
proporzionalità;
e) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento
tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione
economica e commerciale dei risultati della ricerca.
Sicurezza e difesa nazionale
Le attività di utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale svolte per scopi di sicurezza
nazionale quelle di cybersicurezza e di resilienza svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa
nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e
contrastare, ai fini della sicurezza nazionale specifici reati sono escluse dall’ambito applicativo della
legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle
libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dalla legge.
Ancora, la legge prevede una declinazione dei princìpi con riferimento a specifici settori. In
particolare:
✓ in ambito sanitario e di disabilità;
✓ in ambito sanitario, con riferimento alla ricerca ed alla sperimentazione scientifica nella
realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
✓ in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e
governo della sanità digitale;
✓ in tema di trattamento di dati personali;
✓ in materia di lavoro:
in particolare, in tale ambito, l’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le
condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle
prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione
europea.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile,
trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza
dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore
dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’art. 1-bis del D.
Lgs. n. 152/97 (obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati).
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L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro
garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione
del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle
opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al
diritto dell’Unione europea.
Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di
intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo
del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in
ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori
lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio
promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza
artificiale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i
componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni
dell’Osservatorio medesimo.
✓ in materia di professioni intellettuali:
per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai
sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto
destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
✓ nella pubblica amministrazione;
✓ nell’attività giudiziaria;
La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.
La strategia favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati.
E’ istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e
fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata.
Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea
in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza
artificiale, ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo
di Autorità di vigilanza del mercato.
La legge prevede una serie di deleghe al Governo.
Una prima norma (art. 16) delega al Governo ad adottare, entro il 10 ottobre 2026, un
decreto legislativo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e
metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi
ulteriori rispetto a quelli descritti dal menzionato Regolamento (UE) 2024/1689.
Nell’esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo
di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza
artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al
suddetto utilizzo;
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, e individuare un
apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della
lettera a);
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla
disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b).
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Il Governo è inoltre delegato (art. 24, primo comma) ad adottare, sempre entro il 10 ottobre
2026, un secondo decreto legislativo, per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento (UE) 2024/1689.
Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
✓ attribuire all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
(ACN), designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, nonché alla Banca
d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS, designate quali Autorità di vigilanza del mercato, tutti i
poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per la
verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell’Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
✓ apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari,
assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al
corretto e integrale adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689;
✓ attribuire alle predette Autorità il potere di imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative per la violazione delle norme del Regolamento UE e degli atti di attuazione;
✓ prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale; in particolare, prevedere, da parte degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, percorsi di alfabetizzazione e
formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei
sistemi di intelligenza artificiale, nonché disporre la possibilità di riconoscimento di un
equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei
sistemi di intelligenza artificiale;
✓ potenziare, all’interno dei curricoli scolastici, lo sviluppo di competenze scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta
da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento
personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
✓ prevedere, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti
tecnologici superiori (ITS Academy), attività formative per la comprensione tecnica e
l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento
ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la
corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti,
raccomandazioni o decisioni;
l) valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza
artificiale svolte da università, istituzioni AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca;
m) definire i poteri di vigilanza dell’Autorità di vigilanza del mercato che conferiscano alla
medesima Autorità i poteri di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere
informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere
controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza
artificiale ad alto rischio;
n) adeguare il quadro sanzionatorio, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione
applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile
per l’irrogazione delle sanzioni o l’applicazione delle misure di esecuzione.
E’ prevista, infine, una terza delega al Governo (art. 24, terzo comma), cui, sempre entro il 10
ottobre 2026, spetta adottare un terzo decreto legislativo per adeguare e specificare la disciplina
dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
Nell’esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
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✓ previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere
contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da
un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
✓ introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate
sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la
produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza
artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità
pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
✓ precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e
amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che
tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente;
✓ nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche
attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della
prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi
obblighi come individuati dal Regolamento (UE) 2024/1689;
✓ regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel
rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei
princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;
✓ corrispondente modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della
normativa sostanziale e processuale vigente.
Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo
quantistico
Al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell’intelligenza artificiale e della
cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i
sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e
programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, è autorizzato, fino all’ammontare
complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel
capitale di rischio direttamente o indirettamente di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede
operativa in Italia, che operano nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e
delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di
telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge
computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del
segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione
elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start
up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto
(expansion, scale up financing);
b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti
nei settori e nelle tecnologie di cui alla medesima lettera a), con elevato potenziale di sviluppo
e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici
nazionali.
Gli investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture
capital di cui all’art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, sia mediante la
sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture
capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio, sia mediante
coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società
di gestione del risparmio.
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Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali
Da evidenziare che la legge prevede una serie di modifiche al codice penale e ad altre
disposizioni penali, fra le quali val la pena citare l’introduzione del nuovo art. 612-quater (Illecita
diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale): “Chiunque
cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il
suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di
intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia
d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è
commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a
causa delle funzioni esercitate”.

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