Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1464 del 22.7.2026, ha accolto il ricorso presentato da una serie di operatori del commercio su aree pubbliche e da ANVA Salerno per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mercato San Severino, n. 23 del 30 gennaio 2026, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe del canone unico di occupazione di suolo pubblico”, e del relativo allegato tariffario, nonché degli avvisi di pagamento del canone mercatale relativi all’annualità 2026, emessi sulla base delle tariffe illegittimamente determinate, in quanto atti applicativi della delibera impugnata e viziati da illegittimità derivata, notificati singolarmente a ciascuno dei ricorrenti.
Si tratta di una sentenza che riconosce in toto i princìpi da sempre sostenuti da ANVA, e che costituisce un rilevante risultato dell’azione dell’Associazione, nel caso concreto della struttura provinciale di Salerno, che ha agito a tutela degli associati.
Anzitutto, il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune in favore del giudice ordinario. Il TAR ha affermato, in proposito, che “Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d’intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, competente a conoscere della legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente”.
“Lo stesso è da dirsi quando oggetto della controversia sia la delibera di determinazione di una tariffa di occupazione di suolo pubblico. Anche in tal caso, infatti, viene in questione il medesimo generale principio, secondo il quale spettano alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali di riparto appena richiamati, solo le controversie sui profili aventi contenuto patrimoniale, e non anche, invece, quelle nelle quali si discute del potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali; cosicché le controversie che coinvolgono l’esercizio dei poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, come appunto la tariffa, restano nella giurisdizione amministrativa”.
Alla stessa conclusione si deve pervenire, secondo i giudici amministrativi, in relazione all’impugnazione degli avvisi di pagamento emessi dal Comune, in quanto “la cognizione di atti liquidatori inerenti agli aspetti patrimoniali dei rapporti di concessione amministrativa su beni pubblici appartiene al giudice amministrativo nelle ipotesi, quale quella in esame, ove la contestazione degli stessi si fondi sulla contestazione, a monte, degli atti generali contenenti i criteri sulla base dei quali gli avvisi impugnati sono stati emessi. In simili ipotesi, infatti, la controversia verte, nella sostanza, sulla correttezza dei suddetti criteri, tipicamente espressivi di una discrezionalità della parte pubblica nella regolazione del rapporto concessorio, sulla quale è notoriamente competente il giudice amministrativo”.
Il TAR, inoltre, ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, rappresentati dalla Delibera di Consiglio Comunale del 2021 con cui è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, dalla Delibera di Giunta del 2021 con cui è stata determinata per la prima volta dall’approvazione delle nuove norme sul “canone unico”, di cui alla legge n. 160/2019, la tariffa per il canone mercatale e dalla D.G.C. del 2025 con cui l’Ente ha aggiornato la tariffa, nel medesimo importo previsto dalla delibera del 2026 impugnata con il ricorso, che, secondo il Comune, avrebbe pertanto natura meramente confermativa.
Ad avviso dei giudici, infatti, va rilevata la natura annuale della determinazione tariffaria, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, la quale stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”); la predetta eccezione del Comune, dunque, si scontra con la riconosciuta autonomia delle delibere tariffarie concernenti le singole annualità, quand’anche meramente riproduttive delle deliberazioni precedenti.
Il TAR Campania ha in proposito richiamato la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 130, secondo cui “ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia, giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti. È proprio la specifica disciplina normativa, in altri termini, che rimette all’Amministrazione l’obbligo di fissare ogni anno la misura della tassa annuale, così determinando, con un nuovo ed autonomo provvedimento generale, un nuovo ed autonomo fascio di obbligazioni tributarie. Non incide su tale ontologica autonomia del provvedimento la circostanza che, in via fattuale, l’Amministrazione decida di confermare la misura del tributo deliberata negli anni precedenti, posto che siffatta opzione è comunque il frutto di una rinnovata autonoma volontà amministrativa imposta dalla legge”.
Anche nel merito il TAR ha accolto i motivi dell’impugnativa proposti da ANVA Salerno, la quale ha giustamente evidenziato la procedura corretta da seguire per pervenire all’importo massimo determinabile secondo la disciplina di riferimento. Su tale base giuridica, il Comune avrebbe dovuto: a) partire dalla tariffa base giornaliera prevista dalla l. 160/2019, pari, per Comuni di popolazione inferiore a 30.000 persone, ad € 0,70/m²; b) frazionarla per le 24 ore giornaliere (€ 0,70 ÷ 24 = € 0,291) e moltiplicare il valore ottenuto per le ore di occupazione giornaliera, fino a un massimo di n. 9 ore lavorative (€ 0,70 ÷ 24 x 9 ore = € 0,2625); c) applicare su tale importo un eventuale aumento massimo del 25% (al ricorrere dei presupposti e previa adeguata motivazione) nonché, necessariamente, la riduzione obbligatoria del 30-40%. Sulla base di tali criteri di computo la tariffa corretta avrebbe dovuto essere di € 0,18375 m²/giorno o, al più, (volendo ritenere applicabile l’aumento del 25%, pur in assenza di un’adeguata motivazione sul punto) di € 0,2296 m²/giorno.
I giudici del primo grado hanno rilevato la fondatezza delle doglianze, accogliendole tutte.
In particolare, secondo il TAR, il procedimento di determinazione del canone seguito dal Comune si discosta in più punti, come dedotto dai ricorrenti, dai criteri legislativamente definiti,
atteso che – oltre a trasformare la tariffa base prevista dalla citata L. 160/2019 (art. 1, comma 842) sulla base di coefficienti non pienamente intellegibili, non ha applicato il frazionamento per ore sulla tariffa mercatale né la riduzione minima del 30%, sul presupposto che tali istituti non sarebbero applicabili ai ricorrenti, titolari di concessione a carattere permanente, in quanto riservati ai c.d. spuntisti e ai mercatali stagionali; presupposto non condivisibile considerato che i titolari di una concessione a carattere permanente relativa a mercato settimanale ricadono a pieno titolo nel dettato legislativo, che fa riferimento alle “occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale”.
Il TAR ha rigettato inoltre il richiamo, operato nelle delibera impugnata, alla disciplina contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare alla disposizione contenuta nel comma 817, che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità̀ di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” atteso che, diversamente da quanto espressamente stabilito in tema di canone unico patrimoniale da tale norma, la specifica disciplina del canone mercatale opera “in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816”, e dunque non prevede la possibilità per i Comuni di garantire l’invarianza di gettito rispetto al passato (così Consiglio di Stato, sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3207).
Infine, il TAR Campania ha escluso che possano essere condivise le difese comunali imperniate sulla circostanza per cui il Comune, operando all’interno di un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale sin dal 2016, sarebbe tenuto per legge a garantire la copertura integrale dei costi dei servizi e l’invarianza del gettito, con la conseguenza che le tariffe sarebbero state determinate per rispondere a criteri di prudenza e stabilità dei conti pubblici, necessari per evitare il dissesto, nel presunto rispetto dell’art. 243-bis, comma 8, TUEL (ai sensi del quale “al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente” …).
Come infatti già evidenziato dal TAR, il principio dell’invarianza di gettito non si applica al canone mercatale, e pertanto la misura massima consentita da rispettare eventualmente non è quella prevista per il canone ordinario di cui al comma 817, ma quella stabilita per il canone mercatale.
In proposito la giurisprudenza ha osservato che si tratta di “una chiara norma di favore (sulla genesi della quale ha, molto probabilmente, influito anche la pandemia allora in atto), che, pur alleviando di molto il prelievo sulle occupazioni di suolo pubblico in occasione dei mercati, non pare vulnerare il principio del rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 119 Cost., in quanto i Comuni conservano comunque la possibilità di agire sulle tariffe del canone unico patrimoniale concernenti tutte le altre occupazioni di suolo pubblico (comma 817), al fine di garantire l’invarianza del gettito derivante dalla TOSAP o dal COSAP (ove un tempo confluiva anche il gettito dei corrispettivi per l’occupazione di spazi nei mercati): cioè, in sostanza, di spostare il carico erariale di cui sono stati sgravati gli ambulanti su tutte le altre categorie di occupanti il suolo pubblico”.


