Soppressione obblighi fiscali (denuncia ed imposta di bollo) per chi commercia e somministra prodotti alcolici ad accisa assolta.

D. Lgs. 28 marzo 2025 n. 43, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”, ha
previsto, all’art. 1, comma 1, lettera i), una parziale rivisitazione dell’art. 29 del Testo Unico sulle
Accise (TUA, D. Lgs. n. 504/95) avente l’obiettivo di operare una forte semplificazione degli
adempimenti tributari afferenti agli esercizi di vendita di prodotti alcolici ad accisa assolta.
La nuova norma, che ha efficacia differita dal 1° gennaio 2026, elimina ogni obbligo di
acquisire la licenza fiscale e, con esso, di assolvere l’imposta di bollo.
La questione, che ora appare definitivamente risolta, ha avuto invero uno sviluppo estremamente
tortuoso nel tempo. L’originario obbligo di denuncia previsto dal TUA era stato eliminato dalla
legge n. 124/2017. Tuttavia, tale obbligo era stato poi reintrodotto dall’art. 13-bis del D.L. n.
34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito dalla L. n. 58/2019. Della cosa l’Ufficio Legislativo
aveva dato notizia con nota prot.n. 4670.11/2019, dell’11 settembre 2019.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva chiarito che, ferma restando la
reintroduzione dell’obbligo, l’istanza o la SCIA presentata al SUAP per l’avvio dell’attività
principale potevano considerarsi valide quale denuncia ai sensi del TUA. L’operatore, quindi,
poteva optare tra il semplice procedimento unico instaurato presso il SUAP o la presentazione della
denuncia fiscale direttamente all’Ufficio delle Dogane. Il rilascio della licenza da parte di ADM
rendeva obbligatorio ed inevitabile il pagamento dell’imposta di bollo, mentre rimanevano dubbi
circa l’obbligo di assolvimento dell’imposta nel caso di procedimento unico avviato presso il
SUAP, tanto che la Direzione Accise aveva affermato, con nota n. 220911/RU, del 18 dicembre
2019, che della soluzione del caso sarebbe stata investita l’Agenzia delle Entrate, dalla quale si
attendevano lumi.
Con l’approvazione delle nuove disposizioni, la licenza fiscale, dal 1° gennaio 2026, non è
più prevista e, venendo meno la denuncia all’Ufficio delle Dogane, viene meno anche l’imposta
di bollo applicata in passato.

“Più specificamente – chiarisce la nota dell’ADM n. 35/2025, che fornisce chiarimenti sul D. Lgs.
n. 43/2025 – per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi,
locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato
l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente
licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la
cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente
rilevanti.
La novella intervenuta comporta che
– per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al
contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini
alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è
assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da
presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Pertanto, l’unica
comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della
licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la
stessa all’Ufficio delle dogane;

– gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande
fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da
norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti
finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento
tributario.
– Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande
alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già
immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di
denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA). Ciò in osservanza dei
vincoli di circolazione unionale degli stessi e per consentire il concreto svolgimento
dell’attività economica, dovendo ricorrere alle figure, nel primo caso, di speditore certificato
(art. 9-bis TUA) e, nella seconda ipotesi, di destinatario certificato (art. 8-bis TUA) il quale
ultimo presuppone, a monte, il possesso dell’autorizzazione ad operare come depositario
autorizzato (art. 5 TUA) o destinatario registrato (art. 8 TUA) e quindi, a propria volta, che
l’esercente sia intestatario di licenza fiscale (circolare n. 3/2023 del 3 febbraio 2023).
– Non ultima, su altro versante (obbligo della denuncia degli esercenti il deposito), merita di
essere segnalata la modifica apportata alla lett. b) del comma 3 dell’art. 29 del TUA che ha
ampliato da 20 litri a 50 litri la soglia entro la quale non vi è obbligo di denuncia,
all’Ufficio delle dogane, della detenzione di alcole non denaturato, bevande alcoliche e
di altri determinati prodotti”.

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